Art. 9
Vigilanza
In vigore dal 7 lug 1990
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che a tale scopo si avvale dell'Ufficio centrale metrico, degli uffici provinciali metrici e di tutti i Corpi di polizia.
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Prourn:nir:stato:legge:1990-06-27;171#art-9