Art. 6

Decreti di esecuzione

In vigore dal 7 lug 1990
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con propri decreti: a) i requisiti di idoneità metrologica richiesti ai fini dell'approvazione del modello, nonché le norme di fabbricazione e le modalità di esecuzione del controllo metrologico nazionale; b) gli enti pubblici o le loro aziende, cui può essere delegata l'esecuzione della verificazione prima, nonché le tariffe di cui all'; c) l'estensione del controllo metrologico nazionale a termometri clinici fondati sull'impiego di princìpi e tecniche diversi da quelli utilizzati per la costruzione dei termometri contemplati dall'; d) gli eventuali adeguamenti delle disposizioni tecniche della presente legge alle direttive comunitarie in materia di controllo CEE dei termometri clinici; e) gli uffici provinciali metrici cui debbono essere spediti i termometri clinici d'importazione ai sensi dell', comma 2; f) ogni altra norma per l'esecuzione della presente legge. 2. I decreti di cui al comma 1, concernenti le materie di cui alle lettere a), b) ed e), sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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urn:nir:stato:legge:1990-06-27;171#art-6

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