Art. 10

Disposizioni finali

In vigore dal 7 lug 1990
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 865. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 giugno 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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urn:nir:stato:legge:1990-06-27;171#art-10

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