Art. 8

Sanzioni

In vigore dal 7 lug 1990
1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni alle disposizioni della presente legge e dei suoi decreti di esecuzione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire tremilioni. 2. I rapporti sulle violazioni di cui al comma 1 sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, all'ufficio provinciale metrico competente per territorio.
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urn:nir:stato:legge:1990-06-27;171#art-8

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