Art. 4
Controllo metrologico nazionale
In vigore dal 7 lug 1990
1. Il controllo metrologico nazionale dei termometri clinici comprende l'approvazione del modello e la verificazione prima; esso viene eseguito dagli uffici metrici centrale e provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. L'approvazione del modello di un termometro clinico è rilasciata a seguito dell'esame di più esemplari effettuato dall'Ufficio centrale metrico, inteso ad accertare l'idoneità metrologica del termometro per gli usi clinici cui è destinato, nonché il mantenimento nel tempo delle caratteristiche metrologiche e funzionali indicate nelle norme di fabbricazione determinate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con i decreti di cui all'. L'approvazione del modello costituisce condizione di ammissibilità alla verificazione prima.
3. La verificazione prima dei termometri clinici deve accertare la loro conformità al modello approvato, nonché alle norme di fabbricazione di cui al comma 2, integrate dalle prescrizioni fissate dal provvedimento di approvazione del modello.
4. L'esito positivo della verificazione prima viene attestato da apposito bollo legale, la cui impronta è riprodotta nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 734, accompagnato dal numero distintivo dell'ufficio provinciale metrico, oppure, nei casi di delega ad enti pubblici o a loro aziende, del laboratorio che ha eseguito la verificazione prima.
5. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 il controllo metrologico nazionale viene eseguito secondo le procedure e prescrizioni del controllo CEE, di cui all', fatto salvo quanto disposto dal comma 4.
Storico versioni
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