Art. 7

Disposizioni transitorie

In vigore dal 7 lug 1990
1. In deroga alle disposizioni dell', i termometri clinici, se già immessi in commercio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere venduti senza il marchio o bollo legale non oltre tre anni dalla stessa data.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1990-06-27;171#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo