Art. 7
Disposizioni transitorie
In vigore dal 7 lug 1990
1. In deroga alle disposizioni dell', i termometri clinici, se già immessi in commercio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere venduti senza il marchio o bollo legale non oltre tre anni dalla stessa data.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-06-27;171#art-7