Art. 5

D i r i t t i

In vigore dal 7 lug 1990
1. Per l'approvazione del modello e per la verificazione prima contemplate negli debbono essere corrisposti i diritti indicati nell'allegato II della presente legge, secondo le modalità fissate per i diritti metrici di cui alla tabella annessa alla legge 17 luglio 1954, n. 600, e successive modificazioni. 2. Quando l'esecuzione della verificazione prima CEE o nazionale è delegata a enti pubblici o a loro aziende, sono stabilite dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le associazioni più rappresentative delle categorie interessate, le tariffe sostitutive dei diritti di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:legge:1990-06-27;171#art-5

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