Protocollo

Art. 12

Arbitri ed altre persone partecipanti alle procedure di arbitrato

In vigore dal 13 lug 1990
Arbitri ed altre persone partecipanti alle procedure di arbitrato Ogni qualvolta una controversia sia sottoposta ad arbitrato in conformità con le disposizioni dell'articolo XX della Convenzione, i privilegi e le immunità spettanti agli arbitri ed altre persone partecipanti alle procedure di arbitrato sono precisate in un accordo specifico tra le parti all'arbitrato e la Parte nel di cui territorio devono svolgersi le procedure.
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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;177#art-p-12

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