Protocollo

Art. 14

Rinuncia

In vigore dal 13 lug 1990
Rinuncia 1) I privilegi e le immunità di cui al presente Protocollo sono accordate alle persone che ne beneficiano non ai fini del loro vantaggio personale, ma al fine di consentir loro di assolvere con efficacia alle loro funzioni ufficiali. 2) Qualora i privilegi ed immunità siano di natura tale da ostacolare l'azione della giustizia ed in ogni caso possano essere aboliti senza pregiudicare i fini per i quali sono stati accordati, le autorità qui di seguito menzionate hanno il diritto ed il dovere di abolire detti privilegi ed immunità: a) le Parti del Protocollo, nei riguardi dei loro rappresentanti e dei rappresentanti dei loro Firmatari; b) l'Assemblea delle Parti di EUTELSAT, se del caso convocata in sessione straordinaria, per quanto riguarda EUTELSAT; c) il Consiglio dei Firmatari di EUTELSAT, per quanto riguarda il Direttore Generale: d) il Direttore generale, per quanto riguarda i membri del personale e gli esperti.
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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;177#art-p-14

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Rinuncia (Art. 14 Ratifica ed esecuzione del protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni a mezzo satellite (EUTELSAT), adottato a Parigi il 13 febbraio 1987.) — Testo vigente | Portale Normativo