Protocollo
Art. 17
Sicurezza
In vigore dal 13 lug 1990
Sicurezza
Ciascuna Parte al Protocollo si riserva il diritto di prendere tutti i provvedimenti che riterrà necessari nell'interesse della sua sicurezza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-06-23;177#art-p-17