Protocollo
Art. 19
Clausola di arbitrato nei contratti scritti
In vigore dal 13 lug 1990
Clausola di arbitrato nei contratti scritti
Al momento della conclusione di contratti scritti, diversi da quelli stipulati in conformità con lo statuto del personale o di quelli nei quali il Direttore generale abbia espressamente rinunciato all'immunità dalla giurisdizione nei confronti di EUTELSAT, EUTELSAT è tenuta a prevedere il ricorso all'arbitrato. La clausola di arbitrato offre il modo di fissare la legge e la procedura applicabili, la composizione del tribunale, le modalità di desginazione degli arbitri, nonché la sede del Tribunale.
L'esecuzione della decisione arbitrale è regolamentata dalle norme in vigore nello Stato nel di cui territorio essa avrà luogo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-06-23;177#art-p-19