Protocollo
Art. 24
Entrata in vigore e durata nei confronti di uno Stato
In vigore dal 13 lug 1990
Entrata in vigore e durata nei confronti di uno Stato
1) Il presente Protocollo prende effetto, nei confronti di uno Stato che adempie alle condizioni dell', paragrafo 2 del presente Protocollo, dopo la sua entrata in vigore, il trentesimo giorno successivo alla data della firma senza riserva di ratifica, di accettazione o approvazione, o del deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Depositario.
2) Ogni Parte al Protocollo può denunciare il presente Protocollo, inoltrando una notifica scritta al Depositario. La denuncia prende effetto dodici mesi dopo la data in cui il Depositario ha ricevuto la notifica o alla scadenza di un qualunque periodo più lungo che può essere specificato nella notifica.
3) Una Parte al Protocollo cessa di essere Parte al Protocollo alla data in cui cessa di essere Parte alla Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-06-23;177#art-p-24