Protocollo
Art. 26
Testi fecenti fede
In vigore dal 13 lug 1990
Testi fecenti fede
Il presente Protocollo, redatto in un solo esemplare in lingua francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede, è depositato presso il Depositario il quale ne invia una copia autenticata conforme a tutte le Parti alla Convenzione.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.
FATTO a Parigi, il tredici febbraio millenovecentottantasette.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1990-06-23;177#art-p-26