Art. 26 · Testi fecenti fede
Protocollo

Art. 26

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Testi fecenti fede

In vigore dal 13 lug 1990
Testi fecenti fede Il presente Protocollo, redatto in un solo esemplare in lingua francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede, è depositato presso il Depositario il quale ne invia una copia autenticata conforme a tutte le Parti alla Convenzione. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO a Parigi, il tredici febbraio millenovecentottantasette.
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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;177#art-p-26