Protocollo

Art. 25

Depositario

In vigore dal 13 lug 1990
Depositario 1) Il Direttore generale è Depositario del presente Protocollo. 2) In particolare il Depositario informa al più presto tutte le Parti alla Convenzione: a) di ogni firma del presente Protocollo; b) del deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; c) della data di entrata in vigore del presente Protocollo; d) della data in cui uno Stato ha cessato di essere Parte al presente Protocollo; e) di ogni altra comunicazione relativa al presente Protocollo. 3) Al momento dell'entrata in vigore del presente Protocollo, il Depositario trasmette una copia autenticata conforme dell'originale al Segretario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, in conformità con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;177#art-p-25

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