Protocollo
Art. 10
Direttore Generale
In vigore dal 13 lug 1990
Direttore Generale
1) Oltre ai privilegi ed immunità accordati ai membri del personale all' del presente Protocollo, il Direttore Generale gode:
a) dell'immunità dall'arresto e dalla detenzione, tranne che in caso di flagrante delitto;
b) dell'immunità dalla giurisdizione e da atti esecutivi civili ed amministrativi accordata agli agenti diplomatici, e dall'immunità totale dalla giurisdizione penale; dette immunità non sono tuttavia valide nel caso di un'azione civile intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente cagionato ad un autoveicolo o altro mezzo di trasporto che gli appartenga, o sia da lui guidato, o nel caso di un'infrazione al codice stradale implicante detto veicolo ee da esso commessa, salve restando le disposizioni del capoverso a) di cui sopra;
c) lo stesso trattamento, nei riguardo del controllo doganale dei suoi bagagli personali, di quello accoedato agli agenti diplomatici.
2) Le Parti al Protocollo non sono tenute ad accordare le immunità ed il trattamento di cui al presente articolo ai loro concittadini o alle persone residenti stabilmente nel loro territorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1990-06-23;177#art-p-10