Protocollo
Art. 6
Comunicazione e pubblicazioni ufficiali
In vigore dal 13 lug 1990
Comunicazione e pubblicazioni ufficiali
1) Per quanto riguarda le sue comunicazioni ufficiali, nonché la divulgazione di ogni suo documento, EUTELSAT beneficia, sul territorio di ogni Parte al Protocollo, di un trattamento almeno altrettanto favorevole di quello solitamente accordato alle organizzazioni intergovernative equivalenti per quanto concerne la precedenza, le tariffe e le tasse sul corriere ed ogni mezzo di telecomunicazione, nella misura in cui detto trattamento sia compatibile con ogni altro accordo internazionale cui la Parte del Protocollo ha aderito.
2) Per quanto riguarda le sue comunicazioni ufficiali, EUTELSAT può avvalersi di ogni adeguato mezzo di comunicazione, ivi compresi messaggi in codice o cifrati. Le parti al Protocollo non impongono alcuna restrizione alle comunicazioni ufficiali di EUTELSAT, e neppure alla divulgazione delle sue pubblicazioni, ufficiali. Nessuna censura può essere esercitata nei confronti di dette comunicazioni e pubblicazioni.
3) L'installazione e l'utilizzazione da parte di EUTELSAT, nel territorio di una Parte del Protocollo, di una stazione radio saranno autorizzate e si svolgeranno nell'ambito della legislazione in vigore nel territorio in questione.
Storico versioni
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