Protocollo

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 13 lug 1990
TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI TELECOMUNICAZIONI VIA SATELLITE (EUTELSAT) GLI STATI PARTI AL PRESENTE PRESENTE PROTOCOLLO: Considerando la Convenzione relativa all'Organizzazione europea di Telecomunicazioni via stellite (EUTELSAT) nonché l'accordo di utilizzazione aperti alla firma a Parigi il 15 luglio 1982, e in particolare, gli articoli IV e XVII, paragrafo c) della Convenzione, Notando che EUTELSAT ha concluso un Accordo in sede di Governo della Repubblica Francese il 15 novembre 1985. Considerando che l'oggetto del presente Protocollo è di facilitare la realizzazione dell'obiettivo di EUTELSAT e di garantire un buon espletamento delle sue funzioni. Hanno convenuto quanto segue: Definizioni Ai fini del presente Protocollo: a) con il termine "Convenzione" si intende la Convenzione relativa alla creazione dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni via satellite (EUTELSAT) compresii suoi annessi, aperta alla firma a Parigi il 15 luglio 1982; b) con il termine "Accordo di utilizzazione" si intende l'Accordo di utilizzazione relativo all'Organizzazione europea di telecomunicazioni via satellite (EUTELSAT) compresi i suoi Annessi, aperto alla firma a Parigi il 15 luglio 1982; c) con il termine "Parte della Convenzione" si intende uno Stato nei cui confronti la Convenzione è entrata in vigore o è stata provvisoriamente applicata; d) con il termine "Parte ospitante la sede" si intende la Parte della Convenzione nel cui territorio EUTELSAT ha stabilito la propria sede; e) con il termine "Firmatario" si intende l'organismo di telecomucazione o la Parte che ha firmato l'Accordo di utilizzazione, nei cui confronti detto Accordo è entrato in vigore o è stato provvisoriamente applicato; f) con il termine "Parte al Protocollo" s'intende uno Stato nei cui confronti il presente protocollo è entrato in vigore; g) con il termine "membro del personale" s'intende il Direttore Generale ed ogni altro membro del personale ingaggiato da EUTELSAT ed esclusivamente impiegato da detta organizzazione, da essa retribuito ed assoggettato al suo Statuto del personale; h) con il termine "rappresentanti" s'intendono i rappresentanti delle Parti alla Convenzione, nonché i rappresentanti dei firmatari, compresi i loro capi delegazione, sostituiti e consulenti rispettivi; i) con il termine "archivi" si intendono tutti i fascicoli appartenenti ad EUTELSAT o in suo possesso, quali documenti, corrispondenza, manoscritti, fotografie, programmi di elaboratori, pellicole e registrazioni; j) con il termine "attività ufficiali" si intendono le attività svolte da EUTELSAT nell'ambito delle sue facoltà così come definite dalla Convenzione; k) con il termine "esperto" si intende una persona, diversa da un membro del personale incaricata di svolgere una determinata mansione per conto o a nome di EUTELSAT ed a carico di quest'ultima; l) con il termine "settore spaziale di EUTELSAT" si intende il settore spaziale di cui EUTELSAT è proprietario o affittuario, così come definito dalla Convenzione; m) con il termine "beni" si intende tutto ciò che può essere oggetto di un diritto di proprietà, compresi i diritti contrattuali; n) con il termine "Direttore Generale" si intende il Direttore Generale di EUTELSAT.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;177#art-p-1

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