Protocollo

Art. 3

Immunità della giurisdizione e dell'esecuzione giudiziaria nei confronti di EUTELSAT

In vigore dal 13 lug 1990
Immunità della giurisdizione e dell'esecuzione giudiziaria nei confronti di EUTELSAT 1) Nell'esercizio delle sue attività ufficiali, EUTELSAT gode dell'immunità dalla giurisdizione, tranne nei casi seguenti: a) qualora il Direttore Generale rinunci espressamente a detta immunità in un caso particolare; b) nel caso di un'azione civile intentata da un terzo per danni risultanti da un incidente causato da un autoveicolo o ogni altro mezzo di trasporto appartenente a EUTELSAT o circolante per suo conto, o nel caso di infrazioni, al codice stradale concernenti il veicolo o il predetto mezzo di trasporto; c) per quanto riguarda il sequestro, in esecuzione di una decisione giurisdizionale inappellabile, degli stipendi e degli emolumenti, ivi comprese le pensioni, dovute da EUTELSAT ad un membro o ad un ex-membro del personale; d) nel caso di un contro-ricorso direttamente collegato ad un'azione giudiziaria intentata da EUTELSAT; e) nel caso dell'esecuzione di una sentenza arbitrale pronunciata ai sensi dell'articolo XX della Convenzione o dell' dell'Accordo di utilizzazione. 2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1), nessuna azione relativa ai diritti ed obblighi in virtù della Convenzione o dell'Accordo di utilizzazione può essere intentata contro EUTELSAT nei Tribunali delle Parti al presente Protocollo da parti alla Convenzione, da Firmatari o da persone agenti per loro conto, o che facciano valere diritti ceduti da questi ultimi: 3) a) Il settore spaziale di EUTELSAT ovunque si trovi e chiunque ne sia il detentore, è esente da qualsiasi perquisizione, costrizione requisizione, pignoramento, confisca, espropriazione, sequestro o ogni altra forma di esecuzione sotto forma di decisione esecutiva, amministrativa o giudiziaria; b) Tutti gli altri beni di EUTELSAT, ovunque si trovino e chinque sia il loro detentore, beneficiano delle immunità enunciate al capoverso a) del paragrafo 3) tranne nei casi di: i) un pignoramento o una esecuzione effettuata in applicazione di una decisione giurisdizionale inappellabile pronunciata nell'ambito di qualsiasi azione intentata contro EUTELSAT in applicazione del paragrafo 1); ii) ogni provvedimento preso in conformità alla legislazione dello Stato interessato qualora sia temporaneamente necessario per la prevenzione degli incidenti che possono coinvolgere autoveicoli o altri mezzi di trasporto appartenenti a EUTELSAT o cicolanti per suo conto, nonché per l'inchiesta concernente i predetti incidenti; iii) una espropriazione di beni immobili per causa di utilità pubblica, fatto salvo il sollecito pagamento di un equo indennizzo, sempre che la predetta espropriazione non pregiudichi le funzioni e le attività di EUTELSAT.
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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;177#art-p-3

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