Protocollo

Art. 7

Rappresentanti delle Parti

In vigore dal 13 lug 1990
Rappresentanti delle Parti 1) I rappresentanti delle Parti alla Convenzione godono, per la durata dell'esercizio delle loro funzioni ufficiali e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza del luogo dove esercitano dette funzioni, i seguenti privilegi ed immunità: a) immunità in caso di arresto o di detenzione ed esenzione dal sequestro dei loro bagagli personali, tranne che in caso di reato grave o di flagrante delitto; b) immunità dalla giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; detta immunità non è tuttavia valida nel caso di un'azione civile intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente cagionato da un autoveicolo o altro mezzo di trasporto appartenente o guidato da un Rappresentante, o nel caso di un'infrazione al codice stratale implicante detto veicolo e da esso commessa. c) inviolabilità di tutte le carte e documenti ufficiali relativi alle attività ufficiali di EUTELSAT; d) esenzione dalle misure restrittive relative all'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri; e) lo stesso trattamento, nei riguardi di restrizioni di materie e di cambio, di quello accordato ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea; f) lo stesso trattamento, nei riguardi del controllo doganale dei loro bagagli personali, di quello accordato ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea. 2) Le disposizioni del paragrafo 1) non sono applicabili alle relazioni tra una Parte del Protocollo ed i suoi rappresentanti. In oltre, le disposizioni dei capoversi a), d), e), f) del paragrafo 1 non sono applicabili alle relazioni tra una parte al Protocollo ed i suoi cittadini o le persone residenti stabilmente nel suo territorio.
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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;177#art-p-7

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