Protocollo

Art. 8

Rappresentanti dei Firmatari

In vigore dal 13 lug 1990
Rappresentanti dei Firmatari 1) I rappresentanti dei Firmatari godono, durante l'esercizio delle loro funzioni ufficiali nell'ambito delle attivitià di EUTELSAT e nel corso dei loro viaggi a destinazione o in prevonienza dal loro luogo di lavoro, dei seguenti privilegi ed immunità: a) l'immunità dalla giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; detta immunità non è tuttavia valida nel caso di un'azione civile intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente cagionato da un autoveicolo o altro mezzo di trasporto appartenente o guidato da un Rappresentante o nel caso di un'infrazione al codive stradale implicante detto veicolo e da esso commessa; b) inviolabilità di tutte le carte e documenti ufficiali relativi alle attività ufficiali di EUTELSAT; c) esenzione delle misure restrittive relative all'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli estranei. 2) Le disposizioni del parafrafo 1) non sono applicabili alle relazioni tra una parte al Protocollo ed il rappresentante del Firmatario designato da detta parte. Inoltre, le disposizioni del capoverso c) del paragrafo 1) non sono applicabili alle relazioni tra una Parte al Protocollo ed i suoi cittadini o le persone residenti stabilmente nel suo territorio.
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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;177#art-p-8

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