Protocollo
Art. 12
12 / 26Arbitri ed altre persone partecipanti alle procedure di arbitrato
In vigore dal 13 lug 1990
Arbitri ed altre persone
partecipanti alle procedure
di arbitrato
Ogni qualvolta una controversia sia sottoposta ad arbitrato in conformità con le disposizioni dell'articolo XX della Convenzione, i privilegi e le immunità spettanti agli arbitri ed altre persone partecipanti alle procedure di arbitrato sono precisate in un accordo specifico tra le parti all'arbitrato e la Parte nel di cui territorio devono svolgersi le procedure.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1990-06-23;177#art-p-12