Convenzione

Art. 23

PATRIMONIO

In vigore dal 23 gen 1990
PATRIMONIO 1. Il patrimonio costituito da beni immobili, considerati all', posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato. 2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, è imponibile in detto altro Stato. 3. Il patrimonio costituito da navi od aeromobili utilizzati in traffico internazionale, come pure da beni mobili destinati al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui gli utili derivanti da tali navi od aeromobili sono imponibili in conformità alle disposizioni dell' della presente Convenzione. 4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;445#art-c-23

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PATRIMONIO (Art. 23 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ellenica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata ad Atene il 3 settembre 1987.) — Testo vigente | Portale Normativo