Convenzione

Art. 28

AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

In vigore dal 23 gen 1990
AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplimatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;445#art-c-28

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