Convenzione
Art. 31
DENUNCIA
In vigore dal 23 gen 1990
DENUNCIA
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare e dopo un periodo di cinque anni data in cui la Convenzione è entrata in vigore. In tal caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:
a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme realizzate il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia;
b) con riferimento alle altre imposte, alle imposte prelevabili
per i periodi d'imposta che iniziano il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto in duplice esemplare ad Atene il 3 settembre 1987 in lingua inglese.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubbluca Italiana Repubblica Greca
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;445#art-c-31