Convenzione

Art. 19

FUNZIONI PUBBLICHE

In vigore dal 23 gen 1990
FUNZIONI PUBBLICHE 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona sia un residente di detto Stato che: i) abbia la nazionalità di detto Stato senza avere la nazionalità del primo Stato, o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente lo- cale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità. 3. Le disposizioni degli si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
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FUNZIONI PUBBLICHE (Art. 19 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ellenica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata ad Atene il 3 settembre 1987.) — Testo vigente | Portale Normativo