Convenzione

Art. 22

ALTRI REDDITI

In vigore dal 23 gen 1990
ALTRI REDDITI 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi, diversi da quelli derivanti dai beni immobili definiti nel paragrafo 2 dell', qualora il beneficiario di detto reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il reddito od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;445#art-c-22

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