Convenzione

Art. 20

PROFESSORI ED INSEGNANTI

In vigore dal 23 gen 1990
PROFESSORI ED INSEGNANTI Un professore od un insegnante, il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente per insegnare o condurre ricerche per un periodo non superiore a due anni, presso un'università, collegio, scuola od altro istituto legalmente riconosciuto e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente per la remunerazione che riceve per tale insegnamento o ricerca.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;445#art-c-20

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