Convenzione
Art. 20
20 / 31PROFESSORI ED INSEGNANTI
In vigore dal 23 gen 1990
PROFESSORI ED INSEGNANTI
Un professore od un insegnante, il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente per insegnare o condurre ricerche per un periodo non superiore a due anni, presso un'università, collegio, scuola od altro istituto legalmente riconosciuto e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente per la remunerazione che riceve per tale insegnamento o ricerca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;445#art-c-20