Convenzione

Art. 18

PENSIONI

In vigore dal 23 gen 1990
PENSIONI Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell', le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;445#art-c-18

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PENSIONI (Art. 18 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ellenica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata ad Atene il 3 settembre 1987.) — Testo vigente | Portale Normativo