Convenzione
Art. 18
18 / 31PENSIONI
In vigore dal 23 gen 1990
PENSIONI
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell', le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;445#art-c-18