Convenzione
Art. 13
UTILI DI CAPITALE
In vigore dal 23 gen 1990
UTILI DI CAPITALE
1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, di cui all', sono imponibili nello Stato contraente in cui detti immobili sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l'intera impres a) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale, nonché dei beni mobili relativi alla gestione di tali navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui gli utili di navi o aeromobili sono imponibili in conformità delle disposizioni dell' della presente Convenzione.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;445#art-c-13