Convenzione

Art. 12

CANONI

In vigore dal 23 gen 1990
CANONI 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, i canoni di cui al paragrafo 4, b) del presente Articolo possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i canoni non è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i canoni di cui al paragrafo 4, a) del presente Articolo provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'Altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se tale residente è l'effettivo beneficiario dei canoni. 4. Ai fini del presente Articolo il termine "canoni" designa: a) i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, o le pellicole e registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche; b) i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un brevetto, di un marchio di fabbrica, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti, o per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifica. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale, per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 6. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica e amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per cui le necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situtata la stabile organizzazione o la base fissa. 7. Se, in conseguanza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;445#art-c-12

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