Convenzione

Art. 6

REDDITI IMMOBILIARI

In vigore dal 23 gen 1990
REDDITI IMMOBILIARI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestal i) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte e vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Sono altresì considerati "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;445#art-c-6

In sintesi

I redditi generati da beni immobili situati in uno Stato contraente sono imponibili in quello stesso Stato in cui l'immobile si trova, anche se il proprietario o beneficiario risiede nell'altro Stato. La nozione di bene immobile è definita dalla legge dello Stato in cui esso è situato e comprende accessori, usufrutto, scorte agricole/forestali e diritti di sfruttamento di risorse naturali, mentre esclude navi, battelli e aeromobili. La regola si applica a qualsiasi forma di utilizzo dell'immobile, inclusi l'uso diretto, l'affitto e la locazione. Il criterio di tassazione nello Stato del luogo si estende anche agli immobili appartenenti a imprese o utilizzati per una professione indipendente.

Perché esiste questa norma

La norma mira a stabilire quale Stato abbia il potere di tassare i redditi derivanti da beni immobili posseduti da un residente di uno Stato ma situati nell'altro Stato.

A chi si applica

Si applica ai residenti di uno Stato contraente (Italia o Grecia) che possiedono, utilizzano o ricavano redditi da beni immobili situati nell'altro Stato contraente, incluse imprese e professionisti indipendenti.

Esempio pratico

Un residente in Italia possiede un appartamento o un terreno agricolo situato in Grecia e decide di affittarlo. I redditi derivanti da tale locazione o affitto sono imponibili in Grecia, ossia nello Stato in cui l'immobile è materialmente situato.

Domande frequenti

Come viene definito un 'bene immobile' ai fini di questo articolo?Ha il significato attribuito dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano. Include in ogni caso accessori, usufrutto, scorte agricole e diritti di sfruttamento minerario o naturale, mentre esclude navi, battelli e aeromobili.
La regola si applica solo all'affitto o anche all'uso diretto dell'immobile?Si applica ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione, dall'affitto e da qualsiasi altra forma di utilizzo dei beni immobili.
Gli immobili usati per un'attività d'impresa o professionale seguono questa stessa disciplina?Sì, le regole sull'imponibilità nello Stato di situazione dell'immobile si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa o usati per una professione indipendente.

Termini chiave

beni immobiliStato contraenteusufruttoproprietà fondiariaprofessione indipendente

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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