Art. 6
REDDITI IMMOBILIARI
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;445#art-c-6
REDDITI IMMOBILIARI
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I redditi generati da beni immobili situati in uno Stato contraente sono imponibili in quello stesso Stato in cui l'immobile si trova, anche se il proprietario o beneficiario risiede nell'altro Stato. La nozione di bene immobile è definita dalla legge dello Stato in cui esso è situato e comprende accessori, usufrutto, scorte agricole/forestali e diritti di sfruttamento di risorse naturali, mentre esclude navi, battelli e aeromobili. La regola si applica a qualsiasi forma di utilizzo dell'immobile, inclusi l'uso diretto, l'affitto e la locazione. Il criterio di tassazione nello Stato del luogo si estende anche agli immobili appartenenti a imprese o utilizzati per una professione indipendente.
La norma mira a stabilire quale Stato abbia il potere di tassare i redditi derivanti da beni immobili posseduti da un residente di uno Stato ma situati nell'altro Stato.
Si applica ai residenti di uno Stato contraente (Italia o Grecia) che possiedono, utilizzano o ricavano redditi da beni immobili situati nell'altro Stato contraente, incluse imprese e professionisti indipendenti.
Un residente in Italia possiede un appartamento o un terreno agricolo situato in Grecia e decide di affittarlo. I redditi derivanti da tale locazione o affitto sono imponibili in Grecia, ossia nello Stato in cui l'immobile è materialmente situato.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.