Convenzione
Art. 2
IMPOSTE CONSIDERATE
In vigore dal 23 gen 1990
IMPOSTE CONSIDERATE
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascun Stato contraente o di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imprese attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne la Grecia:
l'imposta sul reddito e sul patrimonio delle persone
fisiche;
l'imposta sul reddito e sul patrimonio delle persone
giuridiche;
il contributo a favore delle Agenzie per la fornitura
dell'acqua e per il drenaggio calcolato sul reddito lordo
dei fabbricati; ancorchè riscossi mediante ritenuta alla
fonte (qui di seguito indicate quali "imposta greca")
b) per quanto concerne l'Italia:
l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana")
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;445#art-c-2