Convenzione
Art. 3
DEFINIZIONI GENERALI
In vigore dal 23 gen 1990
DEFINIZIONI GENERALI
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Grecia" designa la Repubblica greca e comprende le zone adiacenti al mare territoriale della Grecia le quali in
conformità del diritto internazionale consuetudinario e della legislazione greca concernenti l'esplorazione e lo sfruttamento
delle risorse naturali possono essere considerate come zone
all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti
della Grecia per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le risorse naturali;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia le quali,
in conformità del diritto internazionale consuetudinario e
della legislazione italiana concernente l'esplorazione e lo
sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate
come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le risorse naturali;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato
contraente" designano, come il contesto richiede, la Grecia e l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o
qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa
dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente
un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e
un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile ad eccezione dei casi in cui la nave o l'aeromobile siano
utilizzati esclusivamente tra località situate in uno degli Stati contraenti;
h) il termine "nazionali" designa:
1 le persone fisiche che possiedono la nazionalità di uno
Stato contraente;
2 le persone giuridiche, società di persone ed associazioni
costituite in conformità della legislazione in vigore in
uno Stato contraente;
i) l'espressione "autorità competente" designa:
per quanto concerne la Grecia, il Ministro delle
Finanze, o il suo rappresentante autorizzato;
per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non ivi definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte alle quali la Convenzione si applica, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;445#art-c-3