Convenzione

Art. 3

DEFINIZIONI GENERALI

In vigore dal 23 gen 1990
DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine "Grecia" designa la Repubblica greca e comprende le zone adiacenti al mare territoriale della Grecia le quali in conformità del diritto internazionale consuetudinario e della legislazione greca concernenti l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali possono essere considerate come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti della Grecia per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le risorse naturali; b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia le quali, in conformità del diritto internazionale consuetudinario e della legislazione italiana concernente l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le risorse naturali; c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Grecia e l'Italia; d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone; e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile ad eccezione dei casi in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate in uno degli Stati contraenti; h) il termine "nazionali" designa: 1 le persone fisiche che possiedono la nazionalità di uno Stato contraente; 2 le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; i) l'espressione "autorità competente" designa: per quanto concerne la Grecia, il Ministro delle Finanze, o il suo rappresentante autorizzato; per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze. 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non ivi definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte alle quali la Convenzione si applica, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;445#art-c-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo