Convenzione›Capo III
Art. 14
In vigore dal 24 gen 1990
Ogni Stato Parte il quale abbia motivo di ritenere che sarà commesso un reato previsto dall', fornisce, in conformità con la propria legislazione nazionale, il più rapidamente possibile, ogni informazione utile in suo possesso agli Stati i quali, a suo parere, sono gli Stati che hanno istituito la loro giurisdizione in conformità con l'.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-28;422#art-c-14