ConvenzioneCapo III

Art. 14

In vigore dal 24 gen 1990
Ogni Stato Parte il quale abbia motivo di ritenere che sarà commesso un reato previsto dall', fornisce, in conformità con la propria legislazione nazionale, il più rapidamente possibile, ogni informazione utile in suo possesso agli Stati i quali, a suo parere, sono gli Stati che hanno istituito la loro giurisdizione in conformità con l'.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-28;422#art-c-14

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Art. 14 Ratifica ed esecuzione della convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, firmata a Roma il 10 marzo 1988, e disposizioni penali in materia di delitti contro la sicurezza della navigazione marittima e delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale. — Testo vigente | Portale Normativo