ConvenzioneCapo III

Art. 15

In vigore dal 24 gen 1990
1. Ogni Stato Parte comunica il più rapidamente possibile al Segretario generale, in conformità con la legislazione nazionale, tutte le informazioni utili in suo possesso relative: a) alle circostante del reato; b) alle misure adottate in applicazione del paragrafo 2 dell'; c) alle misure adottate nei confronti dell'autore o del presunto autore del reato ed, in particolare, al risultato di ogni procedura di estradizione o altra procedura giudiziaria. 2. Lo Stato Parte nel quale un procedimento penale è stato intentato contro il presunto autore del reato ne comunica, in conformità con la propria legislazione nazionale, il risultato definitivo al Segretario generale. 3. Le informazioni comunicate in conformità con i paragrafi 1 e 2 sono trasmesse dal Segretario generale a tutti gli Stati Parti, ai Membri dell'Organizzazione marittima internazionale (in appresso denominata "l'organizzazione"), agli altri Stati interessati ed alle Organizzazioni intergovernative internazionali appropriate.
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