ConvenzioneCapo III

Art. 16

In vigore dal 24 gen 1990
1. Ogni controversia tra due o più Stati Parti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non possa essere risolta per via negoziale entro un termine ragionevole, è sottoposta ad arbitrato a richiesta di uno di essi. Se le parti, entro sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato, non raggiungono un accordo sulla organizzazione dell'arbitrato, una qualsiasi tra di loro può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, presentando un ricorso unilaterale ai sensi dello Statuto della Corte. 2. Ogni Stato può all'atto di firmare, ratificare, accettare o approvare la presente Convenzione, o aderirvi, dichiarare che non si considera vincolato da una qualunque o da tutte le disposizioni del paragrafo 1. Gli altri Stati Parti non sono vincolati delle suddette disposizioni nei confronti di ogni Stato Parte che ha formulato tale riserva. 3. Ogni Stato che ha formulato una riserva in conformità con le disposizioni del paragrafo 2 può in ogni tempo ritararla mediante notifica legalizzata al segretario generale.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-28;422#art-c-16

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Art. 16 Ratifica ed esecuzione della convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, firmata a Roma il 10 marzo 1988, e disposizioni penali in materia di delitti contro la sicurezza della navigazione marittima e delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale. — Testo vigente | Portale Normativo