Convenzione›Capo III
Art. 13
In vigore dal 24 gen 1990
1. Gli Stati Parti collaborano alla prevenzione dei reati previsti all', in particolare:
a) adottando ogni possibile misura per prevenire la preparazione nei loro rispettivi territori dei reati destinati ad essere perpetrati all'interno o all'esterno dei loro territori;
b) scambiando informazioni in conformità con le disposizioni della loro legislazione nazionale e coordinando le misure, amministrative di altro genere oppurtune al fine di prevenire la perpetrazione dei reati di cui all'.
2. Quando il viaggio di una nave è stato ritardato o interrotto a causa della perpetrazione di un reato previsto all', lo Stato Parte nel territorio del quale si trovano la nave, i passeggeri o l'equipaggio, deve fare tutto il possibile per evitare che la nave, i suoi passeggeri, il suo equipaggio o il suo carico siano indebitamente trattenuti o ritardati.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-28;422#art-c-13