ConvenzioneCapo III

Art. 10

In vigore dal 24 gen 1990
Lo Stato Parte nel territorio del quale l'autore o il presunto autore del reato è scoperto è tenuto nei casi previsti dall', se non estrada la persona in questione, a sottoporre senza ritardo il caso, senza eccezioni di sorta a prescindere dal fatto che il reato sia stato commesso o meno sul suo territorio, alle proprie autorità competenti per l'esercizio dell'azione penale, secondo il procedimento previsto dalla propria legislazione. Dette autorità prendono la loro decisione alle stesse condizioni che per ogni altro reato di natura grave prevista dalle leggi dello Stato. 2. Ad ogni persona nei confronti della quale è aperto un procedimento in relazione ad uno dei reati previsti dall' sarà garantito un equo trattamento in tutte le fasi del procedimento, compreso il godimento di tutti i diritti e garanzie previsti per tale procedimento dalla legge dello Stato nel territorio del quale tale persona si trova.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-28;422#art-c-10

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