ConvenzioneCapo III

Art. 3

In vigore dal 24 gen 1990
1. Commette un reato chiunque illecitamente e intenzionalmente: a) con la violenza o con la minaccia di violenza s'impadronisce di una nave o ne esercita il controllo; oppure b) compie un atto di violenza nei confronti di una persona che si trova a bordo di una nave, se questo atto è di natura tale da pregiudicare la sicurezza della nave; oppure c) distrugge una nave o causa ad una nave o al suo carico danni che sono di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza della navigazione della nave; oppure d) colloca o fa collocare su una nave, con qualsiasi mezzo, un dispositivo o una sostanza atta a distruggere la nave o a causare alla nave o al suo carico danni che mettono in pericolo o sono di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza della navigazione della nave; oppure e) distrugge o danneggia gravemente installazioni o servizi di navigazione marittima o ne altera gravemente il funzionamento, qualora uno qualunque di tali atti sia di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave; oppure f) comunica informazioni che sa essere erronee, mettendo così in pericolo la sicurezza di navigazione di una nave; oppure g) ferisce o uccide una persona, qualora il fatto sia commesso con la commissione, o il tentativo di commissione di uno dei reati di cui alle lettere da a) ad f), del presente paragrafo. 2. Commette altresì un reato chiunque: a) tenta di commettere uno dei reati di cui al paragrafo 1; oppure b) istiga un'altra persona a commettere uno dei reati di cui al paragrafo 1, se il reato è effettivamente commesso, o si rende altrimenti complice della persona che commette tale reato; oppure c) minaccia di commettere uno qualunque dei reati di cui alle lettere b), c) ed e) del paragrafo 1, se tale minaccia è tale da mettere in pericolo la sicurezza della navigazione della nave in questione, sia tale minaccia o meno accompagnata, secondo la legislazione nazionale, da una condizione mirante a costringere una persona fisica o morale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsivoglia atto.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-28;422#art-c-3

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