ConvenzioneCapo III

Art. 2

In vigore dal 24 gen 1990
1. La presente Convenzione non si applica: a) alle navi da guerra; oppure b) alle navi appartenenti ad uno Stato o gestite da uno Stato quando sono utilizzate come navi da guerra ausiliarie o a fini doganali o di polizia; oppure c) alle navi che sono state ritirate dalla navigazione o sono state disarmate. 2. La presente Convenzione è senza pregiudizi per le immunità di cui godono le navi da guerra o altre navi di Stato utilizzate a fini non commerciali.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-28;422#art-c-2

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