Convenzione›Capo III
Art. 2
In vigore dal 24 gen 1990
1. La presente Convenzione non si applica:
a) alle navi da guerra; oppure
b) alle navi appartenenti ad uno Stato o gestite da uno Stato quando sono utilizzate come navi da guerra ausiliarie o a fini doganali o di
polizia; oppure
c) alle navi che sono state ritirate dalla navigazione o sono state disarmate.
2. La presente Convenzione è senza pregiudizi per le immunità di cui godono le navi da guerra o altre navi di Stato utilizzate a fini non commerciali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-28;422#art-c-2