Convenzione›Capo III
Art. 4
In vigore dal 24 gen 1990
1. La presente Convenzione si applica quando la nave naviga, o in base al suo itinerario di rotta, deve navigare in acque, attraverso acque o in provenienza da acque site al di là dei limiti esterni del
mare territoriale di un solo Stato, oppure
oltre i limiti del suo mare territoriale con gli Stati adiacenti.
2. Se la Convenzione non si applica in conformità con il paragrafo 1, le sue disposizioni sono tuttavia applicabili quando l'autore o il presunto autore del reato è scoperto sul territorio di uno Stato Parte diverso dallo Stato di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-28;422#art-c-4