ConvenzioneCapo III

Art. 4

In vigore dal 24 gen 1990
1. La presente Convenzione si applica quando la nave naviga, o in base al suo itinerario di rotta, deve navigare in acque, attraverso acque o in provenienza da acque site al di là dei limiti esterni del mare territoriale di un solo Stato, oppure oltre i limiti del suo mare territoriale con gli Stati adiacenti. 2. Se la Convenzione non si applica in conformità con il paragrafo 1, le sue disposizioni sono tuttavia applicabili quando l'autore o il presunto autore del reato è scoperto sul territorio di uno Stato Parte diverso dallo Stato di cui al paragrafo 1.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-28;422#art-c-4

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione della convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, firmata a Roma il 10 marzo 1988, e disposizioni penali in materia di delitti contro la sicurezza della navigazione marittima e delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale. — Testo vigente | Portale Normativo