Convenzione›Capo III
Art. 1
In vigore dal 24 gen 1990
TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE PER LA REPRESSIONE DI ATTI ILLECITI CONTRO LA
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA
Gli Stati Parte della presente Convenzione,
TENENDO PRESENTE gli obiettivi ed i principi della Carta delle Nazioni Unite relativi al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali nonché allo sviluppo di amichevoli relazioni e della cooperazione tra gli Stati,
RICONOSCENDO in particolare che ognuno ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona così come previsto nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nel Patto internazionale sui diritti civili e politici,
PROFONDAMENTE PREOCCUPATI per l'intensificazione, nel mondo intero, di atti di terrorismo di ogni genere che pongono a repentaglio o distruggono vite umane innocenti, mettono in pericolo le libertà fondamentali e seriamente minacciano la dignità delle persone,
CONSIDERANDO che atti illeciti diretti contro la sicurezza della navigazione marittima mettono in pericolo la sicurezza delle persone e dei beni, intralciano gravemente lo svolgimento dei servizi marittimi e indeboliscono la fiducia dei popoli della terra nella sicurezza della navigazione marittima,
CONSIDERANDO che tali atti sono motivo di grave preoccupazione per la comunità internazionale nel suo insieme,
CONVINTI dell'urgente necessità di sviluppare una cooperazione internazionale tra gli Stati per quanto riguarda l'elaborazione e l'adozione di misure efficaci e di natura pratica per prevenire ogni atto illecito diretto contro la sicurezza della navigazione marittima, e perseguire in giudizio e punire gli autori di tali reati,
RICHIAMANDO la Risoluzione 40/61 dell'Assemblea generale della Nazioni Unite del 9 dicembre 1985, con la quale fra l'altro "si invitano tutti gli Stati unilateralmente ed in collaborazione con altri Stati, nonché gli organi competenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, a contribuire alla eliminazione graduale delle cause di fondo del terrorismo internazionale ed a prestare una particolare attenzione a tutte le situazioni, - tra cui il colonialismo, il razzismo, le situazioni che rivelano violazioni massicce e flagranti dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché quelle legate alla occupazione straniera - che potrebbero suscitare gli atti di terrorismo internazionale e porre a repentaglio la pace e la sicurezza internazionale",
RICORDANDO INOLTRE che la risoluzione 40/61 "inequivocabilmente condanna, in quanto criminali, tutti gli atti, metodi e pratiche di terrorismo, ovunque siano perpetrati e chiunque ne siano i loro autori, in particolare gli atti che mettono in pericolo le relazioni amichevoli tra gli Stati e la loro sicurezza",
RICORDANDO ALTRESÌ che con la risoluzione 40/61 l'Organizzazione marittima internazionale era invitata a "studiare il problema del terrorismo a bordo di navi o contro di esse, al fine di formulare raccomandazioni per l'adozione di opportune misure",
TENENDO PRESENTE la risoluzione A.584, del 20 novembre 1985 dell'Assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale, che
richiedeva l'elaborazione di misure miranti a prevenire atti
illeciti che pongano a repentaglio la sicurezza delle navi e l'incolumità dei loro passeggeri e dei loro equipaggi,
NOTANDO che gli atti dell'equipaggio i quali rientrano nella normale disciplina di bordo non sono presi in considerazione dalla presente Convenzione,
AFFERMANDO l'auspicabilità di mantenere allo studio le norme rela- tive alla prevenzione ed al controllo degli atti illeciti contro le navi e persone che si trovano a bordo di esse, al fine di aggiornarle se necessario e, a questo fine, prendendo nota delle "Misure volte e prevenire gli atti illeciti contro passeggeri ed equipaggi a bordo di navi", raccomandate dal Comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale,
AFFERMANDO inoltre che le questioni non regolate dalla presente Convenzione continueranno ad essere disciplinate dalle norme e dai principi del diritto internazionale generale,
RICONOSCENDO la necessità per tutti gli Stati, nella lotta contro gli atti illeciti diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, di rispettare rigorosamente le norme ed i principi del diritto internazionale generale,
HANNO CONVENUTO quanto segue:
ARTICOLO I
Ai fini della presente Convenzione, per "nave" si intende un bastimento marittimo di qualsiasi tipo, che non sia fissato in permanenza al fondo del mare, compresi i congegni a portanza dinamica, i sommergibili e tutti gli altri mezzi galleggianti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1989-12-28;422#art-c-1