ConvenzioneCapo III

Art. 19

In vigore dal 24 gen 1990
1. La presente Convenzione può essere denunciata da uno Stato Parte in ogni momento successivo alla scadenza di un periodo di un anno a decorrere dalla data alla quale la presente Convenzione entra in vigore nei confronti di tale Stato. 2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario generale. 3. La denuncia ha effetto un anno dopo la data alla quale il Segretario generale ha ricevuto lo strumento di denuncia, o alla scadenza di un periodo di tempo più lungo se così indicato nello strumento di denuncia.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-28;422#art-c-19

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