ConvenzioneCapo III

Art. 22

In vigore dal 24 gen 1990
La presente convenzione è redatta in un unico esemplare originale nelle lingue araba, cinese, francese, inglese russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma alla presente Convenzione. FATTO A ROMA il 10 marzo 1988
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urn:nir:stato:legge:1989-12-28;422#art-c-22

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Art. 22 Ratifica ed esecuzione della convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, firmata a Roma il 10 marzo 1988, e disposizioni penali in materia di delitti contro la sicurezza della navigazione marittima e delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale. — Testo vigente | Portale Normativo