Art. 22
ConvenzioneCapo III

Art. 22

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In vigore dal 24 gen 1990
La presente convenzione è redatta in un unico esemplare originale nelle lingue araba, cinese, francese, inglese russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma alla presente Convenzione. FATTO A ROMA il 10 marzo 1988
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