Convenzione

Art. 18

PENSIONI

In vigore dal 6 set 1989
PENSIONI Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell', le pensioni, le annualità e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Il termine "annualità" designa le somme fisse pagabili periodicamente a date stabilite vita natural durante, oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile, in dipendenza dell'assunzione dell'onere di effettuare tali pagamenti contro un adeguato ed intero corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro.
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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;314#art-c-18

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