Convenzione

Art. 21

STUDENTI

In vigore dal 6 set 1989
STUDENTI Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo Stato, a condizione che esse provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;314#art-c-21

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